LIBERA PROFESSIONE E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’

Indicazioni e modulistica sulla corretta gestione dell'esclusività del servizio (art. 508 del D.Lgs. 297/1994, art. 53 del D.Lgs. 165/2001, L. 190/2012)

Cos'è

Si forniscono le indicazioni per l’istanza di libera professione e/o di autorizzazione ad attività non incompatibili con lo stato contrattuale del lavoratore.

PERSONALE IN INGRESSO:

In occasione della presa di servizio del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato a partire dal 1° settembre, si ricorda che il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, in un’ottica di esclusività del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dello Stato, che implica l’assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola, secondo la normativa vigente.

È opportuno che il pubblico dipendente, in tale sede, dichiari anche le attività che ritiene compatibili con l’assunzione dell’impiego alle dipendenze della scuola, poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al Dirigente scolastico, poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte – se non previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza – specie se per tali incarichi, anche se occasionali, è previsto un compenso sotto qualsiasi forma.

Se il dipendente svolge un’attività incompatibile, NON può assumere l’impiego alle dipendenze della scuola fino a quando non comprovi il venir meno della causa di incompatibilità. Le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere concesse senza che sia soddisfatta la condizione precedente: non è pertanto possibile “aggirare” una incompatibilità mediante la concessione dell’aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, poiché la sussistenza di un’attività incompatibile impedisce l’instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola.

 

PERSONALE GIA’ IN SERVIZIO:

In riferimento al regime delle incompatibilità, dettato dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957, l’autorizzazione per la libera professione o incarichi retribuiti va chiesta annualmente.

Si precisa che sono esclusi da autorizzazione i compensi derivanti:

a. da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b. da utilizzazione economica da parte di autore o inventore delle opere di ingegno o invenzioni;

c. da partecipazione a convegni o seminari;

d. da incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;

e. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica.

 

Tali fattispecie rappresentano, quindi, attività liberalizzate, ma a patto che:

  • si verifichi la condizione di temporaneità e occasionalità dell’incarico,
  • non creino conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione
  • non si superi l’intrinseco limite dato dall’ordinaria prestazione lavorativa presso la PA: detti incarichi, infatti, dovranno essere svolti al di fuori dell’orario di servizio e non pregiudicare, di conseguenza, l’ordinaria attività di servizio presso la scuola.

L’autorizzazione viene, pertanto, concessa a condizione che l’attività non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione e sia compatibile con l’orario di servizio.

Rientrano in queste considerazioni il divieto per i docenti di svolgere lezioni private per alunni del proprio Istituto (ai sensi del Testo Unico, D. Lgs. 297/1994, art. 508). Per alunni di altri istituti – come ribadito dalla Legge di bilancio 145/2018 – gli insegnanti che svolgono lezioni private devono dichiararlo e chiedere l’autorizzazione.

 

Per quanto concerne l’esercizio di attività professionali, esso costituisce incompatibilità e implica la decadenza dall’impiego l’esercizio senza la prescritta autorizzazione.

È consentito l’esercizio di libere professioni (ai sensi del Testo Unico, D.Lgs. 297/1994, art. 508 cit.):

  • che siano riconosciute negli albi professionali
  • non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione
  • siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

Il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia all’Amministrazione e, in caso contravvenga a tali divieti, viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità; l’Amministrazione ha facoltà di sottoporlo a procedimento disciplinare anche se ottempera alla diffida.

Come si accede al servizio

Compilazione della modulistica presente in questa pagina.

La richiesta di autorizzazione si considera accolta decorsi 30 gg. dalla sua presentazione (D.P.R. 300/1992), salvo diversa comunicazione.

Avverso il provvedimento del Dirigente scolastico con il quale viene negata l’autorizzazione a svolgere la libera professione, è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale regionale, che decide in via definitiva.

Si ricorda, infine, che la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale l’Amministrazione ha obbligo di denuncia. La corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione profila, altresì, una responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001). Verranno resi reperibili nella Modulistica del personale i modelli per la richiesta allo svolgimento delle attività compatibili con l’impiego pubblico e all’esercizio della libera professione.

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