Cos'è
Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:
| ORDINE DI STUDIO | N. ORE SETTIMANALI | MONTE ORE ANNUALE | NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE | NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE |
| SCUOLA PRIMARIA |
40 ore |
1440 ore | 1080 ore | 360 ore |
| SCUOLA SECONDARIA | 30 ore | 1080 ore | 810 ore |
270 ore |
Si evidenzia che per la scuola secondaria di primo grado il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la NON ammissione alla classe successiva (come da D.Lgs. 59/204, art. 11 comma 1, ripreso dal DPR 122/2009, art. 2 comma 10). Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 15 settembre 2025 (data di inizio delle lezioni) sino all’ 8 giugno 2026 (data di termine delle lezioni).
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, salvo quelle autorizzate per terapie, sono annotate dai docenti sul Registro elettronico e sommate a fine anno: il numero totale di assenza deve collocarsi nel limite del 25% del monte orario personalizzato. Anche le ore di attività didattica extrascolastica (come uscite didattiche, viaggi di istruzione, partecipazione a progetti e attività sportive promossi dalla scuola, ecc.) saranno regolarmente riportati sul RE, con relativa annotazione degli assenti.
Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con articolazione oraria individuale, così come previsto in sede di GLO. Per gli alunni in ospedale o luoghi di cura, che seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 del D.P.R. 122/2009).
Spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la DEROGA al limite minimo di presenza: tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011).
La delibera del Collegio dei Docenti (seduta dell’11 settembre 2025) ha stabilito le seguenti deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell’anno scolastico, ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che stabilisce che: “[…] le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”
I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti tipologie di assenze:
-
gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate);
-
terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente);
-
visite specialistiche e day hospital;
-
gravi e documentate esigenze di famiglia (p.e. provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, visite a familiari detenuti);
-
gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado (genitori, fratelli, nonni);
-
provenienza da altri paesi in corso d’anno;
-
trasferimento temporaneo all’estero per evenienze particolarmente gravi;
-
partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
-
partecipazione ad attività artistiche di particolare rilevanza (teatro, TV, cinema e danza);
-
frequenza irregolare dovuta alla disabilità;
-
adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposo (Legge 516/1998; Legge 101/1989);
-
altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.
Come si accede al servizio
Tali assenze vengono escluse dal calcolo dell’orario annuale personalizzato ad opera della Segreteria didattica sul Registro elettronico. Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari.
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o tempestivamente comunicate e documentate entro 5 (cinque) giorni dal rientro a scuola. La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati al Coordinatore di classe oppure inoltrati alla segreteria didattica (all’e-mail rmic83700e@istruzione.it) specificando la richiesta di deroga.
Quanto deliberato resta in vigore per l’anno in corso e per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione del Collegio dei Docenti.
Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che hanno quest’ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.
Contatti
- Telefono: 06 72633026
- Email: RMIC83700E@istruzione.it